Musikàmera
Musikàmera viene fondata nel 2016 da un gruppo di cultori della musica da camera con l’intento di accrescere la cultura musicale nella popolazione con particolare attenzione ai giovani, promuovere, incoraggiare e diffondere in Venezia la conoscenza della musica da camera e più in generale della musica classica, organizzando concerti, lezioni-concerto, conferenze e altre iniziative musicali pubbliche e private.
Per raggiungere i suoi obiettivi Musikàmera agisce in stretta collaborazionne con il Teatro La Fenice presso le cui sale si tengono i concerti e le altre iniziative collaterali, come la rassegna Musik@giovani, dedicata agli studenti delle Scuole del territorio veneziano. Particolare attenzione viene dedicata alla scelta di interpreti di altissimo livello artistico e alla diffusione e comunicazione dei programmi dentro e fuori dei confini nazionali, al fine di avere fra il pubblico anche i numerosi turisti che visitano la città e portare Musikàmera e Venezia al livello delle maggiori istituzioni concertistiche italiane e internazionali.
Musikàmera non ha fini di lucro.
Musik@giovani
Musik@giovani è la sezione di Musikàmera dedicata espressamente agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio veneziano, e consiste in un ciclo di sei conferenze-concerto organizzate in collaborazione con l'area Education del Teatro La Fenice.
Per informazioni: formazione@teatrolafenice.org
Organigramma
Consiglio Direttivo:
Sonia Guetta Finzi, Presidente
Franco Rossi, Vicepresidente
Lucas Carl Christ, Segretario
Vitale Fano, Direttore artistico
Statuto
MUSIKÀMERA
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede.
È costituita l’Associazione di promozione sociale denominata Musikàmera.
È consentito l’uso della dicitura: Musikàmera Venezia.
La sede è a Venezia, San Marco 4387.
Il trasferimento della sede legale nell’ambito del centro storico di Venezia è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica allo statuto.
L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
La sua durata è illimitata.
Art. 2 - Scopi statutari e attività istituzionale
L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e svolge attività volte all’esclusivo perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.
Gli scopi che si prefigge sono: accrescere la cultura musicale nella popolazione con particolare attenzione ai giovani, promuovere, incoraggiare e diffondere in Venezia la conoscenza della musica da camera e più in generale della musica, organizzando concerti, lezioni-concerto, conferenze e altre iniziative musicali pubbliche e private.
Le manifestazioni potranno essere organizzate direttamente dall’Associazione o in collaborazione con altri enti, persone ed istituzioni, pubblici e privati; saranno destinate prioritariamente ai Soci e aperte al pubblico.
L’Associazione non ha fini di lucro.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione. Eventuali avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 3 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- a) l’Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
Art. 4 - Soci
Possono essere ammesse a far parte dell’Associazione in qualità di Soci le persone che ne condividono gli scopi e le finalità, dimostrano un rilevante interesse per la diffusione della cultura musicale in Venezia, accettano integralmente il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
Coloro che intendono associarsi devono essere presentati da tre Soci fondatori o da tre Soci iscritti da almeno un anno, farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico ed email, e sottoscrivendo la dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo delibererà insindacabilmente su tale domanda.
I Soci ammessi a far parte dell’Associazione sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Il socio che per un anno non paga la quota sociale viene considerato dimissionario.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
Gli associati si dividono in:
Soci Fondatori: coloro che hanno dato vita all’Associazione: Fausto Adami, Lucas Christ, Vitale Fano, Filippo Gamba, Sonia Guetta Finzi, Franco Rossi. Sono tenuti al pagamento della quota annuale, hanno il diritto di elettorato attivo e passivo in tutti gli organi sociali e di voto in assemblea.
Soci Effettivi: coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, contribuiscono al loro conseguimento con il versamento della quota associativa.
Soci Sostenitori: enti o persone che oltre alla quota sociale contribuiscono in modo significativo alla realizzazione delle attività dell’Associazione con il loro sostegno finanziario.
Soci Onorari: personalità di alto profilo che condividono le finalità dell’Associazione. Non pagano alcuna quota associativa, possono partecipare all’Assemblea dei Soci senza diritto di voto.
I Soci hanno diritto:
- di ricevere la tessera sociale di validità annuale;
- di essere informati su tutte le attività dell’Associazione;
- di partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione in modo prioritario;
- di intervenire alle assemblee con diritto di voto;
- di eleggere gli organi sociali e di candidarsi per essere eletti negli stessi.
Art. 5 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con le quote sociali per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.
A) Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci. La comunicazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della riunione con avviso contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo stabiliti in prima e seconda convocazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno metà dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
L’Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; possono effettuarsi a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti.
Per le votazioni è ammessa una sola delega per persona.
L’Assemblea, presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci:
- - approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- - approva il rendiconto economico finanziario annuale;
- - elegge i membri del Consiglio Direttivo.
B) Assemblea Straordinaria
L’Assemblea Straordinaria approva le eventuali modifiche allo statuto proposte dal Consiglio Direttivo e delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
In questi due casi è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed è richiesta la maggioranza di due terzi dei voti.
Le delibere assembleari sono debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei Soci.
Art. 6 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di tre a un massimo di sei, eletti dall’Assemblea fra i Soci, resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo non procede al reintegro di un consigliere uscente, salvo espressa richiesta dell’Assemblea Ordinaria, e viene rieletto solo alla scadenza naturale o quando il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario.
Salvo casi urgenti la convocazione dev’essere inviata via email con almeno una settimana di anticipo e deve contenere ordine del giorno, luogo, data e ora della riunione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo:
- - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
- - redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
- - delibera circa l’ammissione e la radiazione dei Soci;
- - determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- - delibera sugli emendamenti allo Statuto e ne propone eventuali modifiche all’Assemblea Straordinaria;
- - svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Art. 7 - Presidente
Il Presidente:
- - ha la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale;
- - presiede e convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- - sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione;
- - cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale.
Art. 8 - Vicepresidente
Il Vicepresidente svolge tutte le mansioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o delega.
Art. 9 - Segretario
Il Segretario:
- - redige il registro degli associati;
- - comunica ai Soci programmi e attività dell’Associazione e le convocazioni dell’Assemblea;
- - redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
- - tiene aggiornati i libri contabili, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo.
Per tali incombenze l’Associazione potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni.
Art. 10 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- a) quote e contributi dei Soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Art. 11 - Rendiconto economico finanziario
Il rendiconto economico finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci per la sua approvazione entro il trenta giugno dell’anno successivo e da questa approvato in sede di Assemblea Ordinaria.
Art. 12 - Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci allorché si verifichi l’impossibilità di conseguire gli scopi statutari.
In caso di scioglimento, le risorse economiche residue che risulteranno dalla liquidazione saranno devolute a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 13 – Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
Per informazioni: info@musikamera.org